| Il contratto di cessione del marchio può
essere stipulato sia con i produttori sia con i distributori del
prodotto.
Se l'azienda contraente e utilizzatrice del marchio dovesse essere
diversa dall'azienda produttrice, la prima dovrà fornire
garanzie sull'affidabilità del soggetto produttore chiedendo
la sua disponibilità a sottoporsi ai controlli e all'audit
previsti nella proposta di contratto.
Legambiente chiederà all'azienda un fee annuale per l'utilizzo
del marchio e una royalty sui prodotti venduti.
Il contratto di cessione del marchio si riferisce solo al o ai
prodotti sottoposti a verifica e non potrà, in nessun caso,
essere esteso né a linee indiscriminate di prodotto, né
all'azienda produttrice o distributrice.
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